I soci delle Società a responsabilità limitata, compreso le startup, godono di determinati poteri, per esempio di controllo sull’operato degli amministratori (art. 2476 c.c.), ovvero di decisione sulle materie di loro competenza (art. 2479 c.c.), quali:
-approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili (quest’ultima inibita alle Startup);
-la nomina, se prevista nell’atto costitutivo, degli amministratori;
-modifica dell’atto costitutivo;
-(…)
Per quanto riguarda, invece, le responsabilità, ai sensi dell’art. 2476 c. 8, tali soci sono responsabili, solidalmente con gli amministratori, qualora abbiano, intenzionalmente, deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società.
Tuttavia, l’art. 26 del D.L. 18/10/2012 n. 179, conv. legge 17/12/2012 n.221, prevede, a favore delle società startup, alcune deroghe al diritto societario. In particolare, il comma 2, stabilisce che l’atto costitutivo della start-up Società a responsabilità limitata, (con esclusione di quella “semplificata”), può prevedere la creazione di particolari categorie di quote/strumenti, e l’art. 27 prevede la remunerazione del lavoro dipendente con l’assegnazione di strumenti finanziari (piano di incentivazione equity).
Pertanto, lo Statuto della Società – srl startup – può prevedere la creazione di categorie di quote che (per esempio):
-non attribuiscono diritti di voto;
-attribuiscono diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione detenuta dai soci;
-attribuiscono diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni;
(…)
Il successivo comma 7 dell’art. 28 prevede che la retribuzione dei lavoratori assunti è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, ed, eventualmente, da una parte variabile, collegata all’efficienza o redditività dell’impresa, o ad altri parametri di rendimento concordati tra le parti (inteso con le OO.SS.), incluse l’assegnazione di opzioni per l’acquisto di quote (o azioni) della società e la cessione gratuita delle medesime quote/azioni.
Tornando al quesito del lettore, combinando le suddette tematiche, i soci fondatori (c.d. founders), potranno (eventualmente), in relazione ai suddetti particolari strumenti partecipativi, neutralizzare il potere di voto in assemblea, eliminare il rischio di subire un’ingerenza nella governance della società, evitando in tal modo i controlli che potrebbero contrastare l’attività aziendale.
Di converso, l’assegnazione di tali strumenti partecipativi, dovrebbe stimolare il lavoratore affinché questi sia portato ad interessarsi maggiormente al successo dell’impresa.
Dalla parte del lavoratore, l’assegnazione di tali particolari strumenti partecipativi, ancorché considerata come reddito di lavoro dipendente, non concorre alla formazione del reddito imponibile, sia ai fini fiscali che contributivi (salvo fattispecie particolari).