Il Contratto di Collaborazione Coordinata Continuativa (co.co.co) è disciplinato dall’art. 409 c.p.c. e dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2015.
In particolare quest’ultimo prevede che si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. (…)
Tale disposizione non viene applicata con riferimento (e quindi sono considerati rapporti di co.co.co):
a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi commissioni;
d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della Legge n. 289/2002;
d-bis) alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
d-ter) (…)
Pertanto, al di fuori delle suddette fattispecie, al lavoro che viene prestato a favore della società, viene applicata la normativa del lavoro dipendente.
Qualora l’attività venga svolta in ossequio all’art. 2222 c.c., ossia quando il lavoratore compie un’opera o un servizio richiesto dal committente (in questo caso la Società) con il lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, è possibile essere considerati lavoratori autonomi.
Se la suddetta attività di lavoro autonomo viene svolta abitualmente, sarà necessario comunicare all’agenzia delle entrate tale esercizio di attività e richiedere la partita iva (oltre ad eventuali ulteriori adempimenti amministrativi).
Se invece, viene svolta occasionalmente, la Società dovrà comunicare preventivamente tale prestazione all’Ispettorato del lavoro.