Gli amministratori, nonché soci della società a responsabilità limitata, possono svolgere l’attività lavorativa presso la medesima società, in qualità di “soci lavoratori”, senza che per questo vengano inquadrati quali lavoratori subordinati.
Pertanto non ci sarà alcuna “rinuncia allo stipendio”, poiché – ab origine – non è stato concluso, tra le Parti, alcun contratto di lavoro subordinato.
La figura del socio lavoratore in una società commerciale (per le società artigiane e/o industriali occorrono ulteriori considerazioni non trattate in questa sede) comporta questi adempimenti:
INPS
Qualora l’attività prestata a favore della Società sia prevalente, occorre l’iscrizione all’Inps, gestione commercianti. Ciò in ossequio alla disposizione di cui all’art. 1 comma 208 della legge n. 662 del 1996 che prevede: “Qualora i soggetti (…) esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente… (omissis)”.
L’Inps, in sede di interpretazione e concreta applicazione di tale norma, ha ritenuto, sin dalla relativa entrata in vigore, che per attività autonome, soggette a comparazione in termini di prevalenza, devono intendersi solo quelle che abbiano natura imprenditoriale, ossia definibili ai sensi dell’art. 2195 c.c.
Pare utile ricordare che è considerata commerciale (e quindi potenzialmente “iscrivibile” alla gestione commercianti Inps) un’attività che viene esercitata dai soggetti che, in base al comma 203 dell’art. 1 della legge 662/1996:
“(…)
- siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”
INAIL
L’art. 4 n. 7 del Dpr 30/06/1965 n. 1124 prevede che i soci delle cooperative E DI OGNI ALTRO TIPO DI SOCIETA’, che prestino opera manuale, ovvero sovrintendono al lavoro manuale altrui, sono soggetti all’obbligo assicurativo antinfortunistico.