Premesso che la Costituzione prevede che tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge e che sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, non appare appropriata la scelta di un certo “inquadramento” al fine di “pagare meno tasse (…)”
Verosimilmente il lettore con il socio saranno soci lavoratori e contestualmente amministratori della Società startup.
Sulla base di questa presunzione, si precisa che la qualifica di socio lavoratore non permette il riconoscimento di alcuna forma di retribuzione/compenso monetario. In forza dell’art. 2247 c.c., lo scopo del contratto di società è la divisione degli utili (e non la remunerazione per l’attività svolta). Tuttavia, come noto, fintanto che la società startup è iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese, vige il divieto di distribuzione degli utili.
Invece, l’assemblea dei soci può deliberare l’attribuzione di un compenso agli amministratori per l’attività svolta. In tema del quantum del citato compenso, appare utile richiamare i principi di cui all’art. 2423 bis c.c., in particolare il principio di prudenza.
Salve.A giorni stiamo per formare io e il mio socio una srl, dove entrambi dobbiamo lavorare. Come ci dobbiamo inquadrare per pagare meno tasse e avere un piccolo contributo nensile e lavorare entrambi. Grazie
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Determinare il valore di una quota di una startup è un processo complesso, spesso soggetto a variabili e interpretazioni, che richiede una valutazione approfondita dell’intera azienda, anche in base alla tipologia di investimento fatto a monte sulla startup e sui relativi eventuali patti parasociali.
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Il lettore non chiarisce l’attività svolta dalla Società startup di cui egli è socio e amministratore. Ai fini del riscontro al quesito, si presume che tale attività sia estranea a quella professionale di ingegneria (ancorché non esercitata dal lettore, pur essendo iscritto al rispettivo Ordine professionale).
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Premesso che, come noto, l’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e succ.mod. e int., testualmente prevede, alla lettera e), che la Società startup innovativa non distribuisce, e non ha distribuito, utili, si deve ritenere che la Società a responsabilità limitata, di cui è socio il lettore, non sia più iscritta nella sezione
speciale del registro delle imprese.
Premesso ciò, si conferma che la normativa non prevede alcun assoggettamento previdenziale ai dividendi distribuiti ai soci, previa deliberazione assembleare dei soci, prevista dall’art. 2479 del Codice Civile. - DUE FRATELLI ENTRAMBI DIPENDENTI PUBBLICI IN SANITA' DETENGONO IL 50% CIASCUNO DELLE QUOTE DI SOCIETA' GESTITA DAL FRATELLO COME AMMINISTRATORE UNICO. E' COMPATIBILE L'ESSERE DIPENDENTE PUBBLICO E DETENERE QUOTE PER IL 50% ?Risposta
Buongiorno, può trovare la risposta alla sua domanda tra le risposte passate a questo link: https://www.emiliaromagnastartup.it/it/content/esiste-incompatibilita-tra-dipendente-pubblico-e-socio-la-costituzione-di-una-startup-0