Risposta

L’INPS, con il messaggio n. 3359 del 17/09/2019, ha recepito l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione degli ultimi anni, e ha fissato i criteri di compatibilità tra la carica di amministratore e il rapporto di lavoro subordinato presso la medesima società.

Le condizioni di compatibilità sono:

  1. che il potere deliberativo (come regolato dall’atto costitutivo e dallo statuto), diretto a formare la volontà dell’ente, sia affidato all’organo (collegiale) di amministrazione della società nel suo complesso e/o ad un altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale il quale esplichi un potere esterno;
  2. che sia fornita la rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione (anche, eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale) e cioè dell’assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale, all’effettivo potere di supremazia gerarchica (potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) di un altro soggetto ovvero degli altri componenti dell’organismo sociale a cui appartiene;
  3. il soggetto svolga, in concreto, mansioni estranee al rapporto organico con la società; in particolare, deve trattarsi di attività che esulino e che pertanto non siano ricomprese nei poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli siano state conferite.

Volendo riassumere le diverse fattispecie di Amministratore, emerge:

Presidente del Consiglio di Amministrazione

La carica di Presidente di una Società di capitali non è (più) da considerare incompatibile con la figura di lavoratore subordinato, in quanto, anche il Presidente, come qualsiasi membro del Consiglio di Amministrazione, può essere soggetto a direttive/decisioni/controlli dell’organo collegiale. E ciò anche nel caso in cui al Presidente sia stata conferito il potere di rappresentanza.

Amministratore Delegato

Tale fattispecie è compatibile nei limiti di quanto previsto nella delega conferita dal Consiglio di Amministrazione. Per esempio, se egli è munito di delega generale, con facoltà di agire senza il consenso del C.d.A, la sua carica è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato.

Amministratore Unico

(…)

Pertanto, ancorché formalmente la soluzione proposta dal lettore, almeno sulla carta, sia fattibile, essendo i medesimi amministratori anche soci (compreso il Presidente del c.d.a), nella misura ciascuna del 25%, rappresentando pertanto il 75% del capitale sociale, risulta difficile sostenere che le condizioni di cui sopra si possano avverare. Di fatto, i citati amministratori (soci), nella veste di lavoratori subordinati, da chi prendono gli ordini?

Il rischio, tra gli altri, è che a posteriori, l’Inps potrebbe disconoscere il rapporto di lavoro subordinato e non riconoscere i contributi via via versati negli anni durante il rapporto di lavoro, e quindi non riconoscere il diritto alla pensione.

Risposta del consulente del lavoro
Wed, 11/20/2024 - 14:28

Sono un ingegnere iscritto all'Ordine degli Ingegneri, senza partita iva individuale, socio unico, amministratore e legale rappresentante di una srl. Sono tenuto al versamento dei contributi sia alla gestione separata sia alla gestione commercianti?

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Risposta del consulente del lavoro
Wed, 10/09/2024 - 13:27

Sono dovuti contributi INPS su utili prelevatati?-Dipendente part time a 32 ore contratto commerciale-Socio e amministratore SRL (compenso gestione separata pari a 12'000 con 3000 di TFM)-Utili prelevati nel 2023 (bilancio 2022) pari a Euro 55'000.

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Risposta del consulente del lavoro
Mon, 07/29/2024 - 16:32

DUE FRATELLI ENTRAMBI DIPENDENTI PUBBLICI IN SANITA' DETENGONO IL 50% CIASCUNO DELLE QUOTE DI SOCIETA' GESTITA DAL FRATELLO COME AMMINISTRATORE UNICO. E' COMPATIBILE L'ESSERE DIPENDENTE PUBBLICO E DETENERE QUOTE PER IL 50% ?

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