I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad assumere personale appartenente alla categoria dei disabili (art. 1 legge 68/1999) in base alle percentuali qui di seguito riportate:
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il 7% della base occupazionale, nel caso in cui abbiamo alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori;
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2 (due) lavoratori, nel caso in cui abbiamo alle proprie dipendenze da 36 a 50 lavoratori;
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1 (uno) solo lavoratore, nel caso in cui abbiamo alle proprie dipendenze da 15 a 35 lavoratori. In tal caso l'obbligo si applica solo in caso di nuove assunzioni.
A decorrere dal 18 luglio 2012, la Riforma del lavoro ha stabilito che al fine di determinare il numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato.
Non sono computabili, invece:
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i lavoratori occupati ai sensi della normativa in materia di disabili (L. n. 68/1999);
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i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi (art. 4, co. 1, L. n. 68/1999 come dall’art. 4, co. 27, lett. a), L. 28 giugno 2012, n. 92 e successivamente dalla L. 7 agosto 2012, n. 134);
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i soci di cooperative di produzione e lavoro;
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i dirigenti, i quali devono essere individuati sulla base del contratto collettivo di lavoro applicato dal datore di lavoro
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i lavoratori assunti con contratto di inserimento
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i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore. Si precisa che, tali soggetti non sono computati dall'agenzia che li somministra e il soggetto somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore (Nota del Ministero del lavoro del 12 dicembre 2012, n. 17699);
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i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività;
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i soggetti impegnati in lavori socialmente utili (art. 7, D.Lgs. n. 81/2000);
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i lavoratori a domicilio;
Inoltre, per effetto di specifiche disposizioni di legge, tra i soggetti non computabili sono da ricomprendere gli apprendisti (articolo 7, comma 3, D.Lgs. 14-9-2011 n. 167), i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro (articolo 3, comma 10, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726) i lavoratori assunti con contratto di reinserimento (articolo 20, comma 4 legge 23 luglio 1991, n. 223).
Ai fini del computo, i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale sono considerati per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore"