Risposta
Il lettore non specifica se i suddetti soci prestino la loro attività per la società in qualità di “soci lavoratori”.
Qualora fosse questa la fattispecie, occorre valutare il rapporto di lavoro dipendente in essere, se questo è “prevalente” rispetto all’attività di socio lavoratore. Se la risposta è affermativa, il socio lavoratore non dovrà provvedere all’iscrizione e versamento all’Inps gestione commercianti. Qualora l’attività di lavoro subordinato non sia prevalente, il socio lavoratore dovrà (rectius, doveva) iscriversi alla gestione commercianti. Volutamente si è esclusa la gestione artigiani poiché è strettamente connessa con la tipologia della società: se questa fosse una società artigiana, la verifica del concetto di prevalenza sarebbe stata, giocoforza, effettuata a monte: pena la mancata iscrizione nell’albo delle imprese artigiane.
Per la tematica del concetto di prevalenza del lavoro subordinato, si rimanda a
http://www.emiliaromagnastartup.it/content/il-socio-di-srl-no-amministratore-unico-che-versa-i-contributi-alla-gestione-commercianti
Per quanto riguarda, invece, i compensi corrisposti dalla Società ai soci, per l’attività di amministratore, ai sensi della legge 335/1995, resta invariato l’obbligo di iscrizione all’Inps gestione separata, e ai relativi versamenti dei contributi, indipendentemente da qualsiasi altra fattispecie contributiva riferita al rapporto di lavoro dipendente e/o socio lavoratore.





