In effetti i soci non amministratori, a titolo di tale posizione giuridica, non possono percepire alcuna somma. Tuttavia, l’articolo 26, comma 7, del D.L. n. 179/2012, prevede che la Società start-up innovativa, può emettere, a seguito dell’apporto di beni da parte dei soci o di terzi, Strumenti Finanziari Partecipativi (SFP), che possono prevedere il godimento di diritti patrimoniali, escluso il diritto agli utili, ovvero di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nelle decisione dei soci.
Chi conferisce un bene o altra entità alla Start-Up non deve necessariamente diventarne socio, ma può conferirlo con assunzione da parte di questa, di impegno alla restituzione, ed attribuzione al conferente di una posizione ibrida tra il socio e il creditore.
Lo statuto deve individuare l’organo competente all’emissione dei citati strumenti finanziari partecipativi, nonché quali siano i diritti patrimoniali e/o amministrativi spettanti ai sottoscrittori, nonché le modalità di esecuzione e/o gestione.
Il successivo art.27, prevede che il reddito di lavoro derivante dall’assegnazione, da parte delle start-up innovative (…), ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi, di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l’attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall’esercizio di diritti di opzione attribuiti per l’acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi, a condizione che tali strumenti (…) non siano riacquistati dalla start-up (…). Qualora gli strumenti finanziari o i diritti siano ceduti in contrasto con tale disposizione, il reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, è assoggettato a tassazione nel periodo di imposta in cui avviene la cessione (…)