L’art.2382 c.c. prevede le cause di ineleggibilità dell’amministratore (il fallito, l’interdetto, l’inabilitato), mentre l’art. 2387 prevede che lo statuto della società (in questo caso la start up) possa subordinare l’assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. Invece, l’art. 2390 prevede l’incompatibilità della figura dell’amministratore che eserciti un’attività concorrente, ovvero che sia anche amministratore in società concorrenti (salvo l’autorizzazione dell’assemblea).
Pertanto, si ritiene che, se lo statuto della società start up non preveda determinati requisiti che l’amministratore deve possedere, al fine di non pregiudicare la sua indipendenza e professionalità (per esempio, lo statuto prevede che l’amministratore, al fine di garantire la sua professionalità e indipendenza non deve essere impiegato in altre attività lavorative), ed inoltre, che se l’attività svolta full time non sia in concorrenza con quella dell’amministratore, e salvo leggi speciali che regolamentino particolari attività, le due figure (impiegato quadro e amministratore di altra società start up) possano coesistere legittimamente.