Il Decreto Legislativo del 4/3/2015 n. 23, in attuazione della legge delega 10/12/2014 n. 183, (G.U. Serie Generale n. 54 del 6/3/2015), in vigore dal 7/3/2015, ha istituito il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. Semplificando ai massimi, tale decreto ha previsto, per gli assunti dal 7 marzo 2015, per le aziende con più di 15 dipendenti, l’assenza della reintegra e il riconoscimento del risarcimento del danno per un importo pari a 2 mensilità per ogni anno di anzianità aziendale, con un minimo di 4 sino ad un massimo di 24 mensilità, in caso di illegittimo licenziamento per giustificato motivo (sia soggettivo che oggettivo) ovvero per giusta causa.
Rispetto alla disciplina contenuta nella legge n. 92/2012 (c.d. legge Fornero), il suddetto decreto limita la discrezionalità del giudice. Infatti, ora, la sussistenza del fatto materiale rende fondato il provvedimento espulsivo, indipendentemente da come quel fatto venga valutato giuridicamente. Il nuovo regime risulta applicabile a tutti i neoassunti e per un determinato periodo ci sarà una coesistenza tra il nuovo regime ed il vecchio stabilito dal noto art. 18.
Pertanto, il citato art. 18, comunque già “revisionato” dalla riforma Fornero, risulta a tutt’oggi in vigore. Infatti, il legislatore non ha disposto la sua abrogazione, bensì un progressivo superamento. Precisamente l’art. 1, co. 1 del citato decreto 23/2015, testualmente prevede:
1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente decreto.
(…)
In relazione a quanto sopra, l’illustre giurista Michele Tiraboschi (v. http://www.bollettinoadapt.it/larticolo-18-come-benefit-proposito-del-caso-novartis-e-della-applicazione-via-pattizia-del-regime-di-stabilita-reale-del-contratto-di-lavoro/) ha trattato la fattispecie di applicabilità dell’art.18 anche per i nuovi assunti.
In buona sostanza si ritiene possibile che le Parti possano pattiziamente prevedere l’applicabilità dell’art. 18 (meglio, l’applicabilità di una tutela che ricalca l’art.18, perché l’autonomia negoziale privata non ha comunque il potere di rendere applicabile una norma di legge inapplicabile) invece che il decreto 23/2015. Ciò in relazione al fatto che tale previsione “privata” potrebbe essere migliorativa per il lavoratore, rispetto alle tutele crescenti.
Le aziende, per nuove assunzioni, sono obbligate ad assumere con nuova formula "indeterminato a tutele crescente" o c'è dicrezionalità e quindi possono ancora assumere con vecchia formula i lavoratori che già lavorano per loro con contratti a progetto?
Risposta
Ti potrebbe interessare:
- E' possibile per un dipendente (impiegato o quadro) di una società, fondare una startup SRLI e diventarne Amministratore detenendo una piccola parte minoritaria di quote?Risposta
In linea di principio, nulla osta alla coesistenza delle fattispecie, tuttavia queste non devono essere in concorrenza tra di loro. Più specificatamente:
- Buongiorno. Il "socio lavoratore" di 2 diverse startup innovative, che svolgono attività commerciale e non producono (né ovviamente distribuirebbero mai) utili - è tenuto a pagare "2 minimali" contributivi gestione commercianti INPS? Grazie.Risposta
Il socio lavoratore verosimilmente risulta già iscritto presso l’Inps alla gestione commercianti.
- un ricercatore di ente pubblico può essere socio di una startup innovativa e contemporaneamente avere un contratto di collaborazione/ricerca con la medesima startup?Risposta
Verosimilmente il contratto di lavoro in essere tra il lettore e l’ente pubblico è un contratto di post doc, meglio identificato come “assegno di ricerca”. Tale contratto è una fattispecie tipica del sistema universitario (e non delle società di capitali quale è la startup innovativa).
- Buongiorno, una s.r.l. startup innovativa ed eventualmente società benefit gode di qualche vantaggio legato ai costi per il personale? E, altra domanda, nella considerazione della forza lavoro di 2/3 con laurea magistrale chi viene incluso nel conteggio?Risposta
La Società startup innovativa, nella veste di società a responsabilità limitata, può anche rivestire i “panni” della Società Benefit (ovviamente in presenza dei relativi e rispettivi requisiti).