Occorre innanzitutto precisare che il vincolo del rapporto esistente tra il legale rappresentante di una società e la società medesima è, sotto il profilo civilistico di natura autonoma e non subordinata; In quest'ottica l'amministratore non ha alcun obbligo di giustificare la propria assenza per malattia.
Per quanto attiene lo svolgimento dell'attività di amministratore la cui natura è classificabile quale collaborazione coordinata e continuativa (ex art 409 cpc ) , il cda può prevedere l'erogazione di un compenso i cui redditi sono assimilati , sotto l'aspetto previdenziale e fiscale, a lavoro parasubordinato con conseguente iscrizione alla gestione separata Inps.
Esaminando la questione sotto l'aspetto previdenziale, occorre rilevare che la tutela della malattia è estesa anche ai lavoratori parasubordinati per quanto attiene l'indennità per degenza ospedaliera e, a decorrere dal 1° gennaio 2012 , anche l'indennità giornaliera di malattia e il trattamento economico per congedo parentale a determinate condizioni previste dalla norma.
Le indennità in argomento spettano nel caso in cui il collaboratore non sia titolare di pensione e non sia iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie. (legge 296 del 27/12/2006; messaggio Inps 4143 del 07 marzo 2012).
Verificato pertanto che ricorra la fattispecie di sussistenza del diritto alle tutele previdenziali di cui sopra , la norma relativa all'invio della certificazione di malattia è indipendente dalla categoria di appartenenza; pertanto, per avere diritto all’ indennità economica di malattia il lavoratore, deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal medico curante che provvede a trasmetterlo telematicamente all’Inps.
A seguito della trasmissione telematica, il lavoratore è esonerato dall’ obbligo di invio dell’attestato al proprio datore di lavoro che potrà usufruire dei servizi messi a disposizione dall’ Inps per la visualizzazione o la ricezione dell’attestato stesso.
la norma prevede inoltre che qualora la trasmissione telematica non sia possibile, il collaboratore/lavoratore deve, entro due giorni dalla data del rilascio, presentare o inviare il certificato di malattia all’Inps e l’attestato al proprio datore di lavoro/azienda.
I lavoratori iscritti alla Gestione separata oltre alla certificazione di malattia, per ottenere il pagamento, dovranno presentare alla Struttura Inps di appartenenza la domanda di prestazione attraverso uno dei seguenti canali (circolare n. 52 del 6.04.2012):
• WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto – servizio di “Invio Online di domande di Prestazioni Sostegno del reddito”;
• Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
• Contact Center Multicanale – attraverso il numero verde n. 803164.