Buongiorno,
l’effettuazione di un investimento nel capitale sociale di una startup innovativa non preclude in alcun modo la permanenza nel regime forfettario.
Invece, il controllo della stessa società, in questo caso totale controllo perché si tratterebbe di un socio unico, è invece una delle motivazioni che precluderebbe la fattispecie stessa.
Infatti, tra le cause di esclusione dal regime forfettario, indicate dal comma 57 della L.190/2014, si possono trovare i contribuenti che:
- si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- risultano non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili (art. 10 co.1 n.8 DPR 633/72) o di mezzi di trasporto nuovi (art.53 co.1 DL 331/93);
- partecipano contemporaneamente all'esercizio dell'attività ad associazioni, società di persone, società familiari, controllano s.r.l. o associazioni professionali che operano nello stesso settore di attività;
- esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti (la causa di esclusione non opera nei confronti dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti e professioni);
- conseguono un reddito da lavoro dipendente superiore a 30.000 (la soglia non deve essere verificata se il rapporto è cessato).
Con particolare riferimento al suo quesito, si deve far maggiore attenzione al punto 4 e da un punto di vista giuslavoristico al punto 5.
Al punto 4 infatti si chiarisce che tra le cause di esclusione dal regime forfettario è annoverata anche il controllo di srl.
Infine si chiarisce la definizione di controllo diretto in una società: col controllo diretto da una parte di una persona fisica o di una famiglia si riferisce al possesso da parte di questi soggetti di oltre il 50 per cento delle quote o delle azioni con diritto di voto. Il controllo indiretto invece si realizza se la persona fisica o la famiglia dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria dell'impresa sulla base di accordi con altri soci, contratti o clausole statutarie.