I consulenti esterni, titolari di partita iva, non possono essere annoverati tra i dipendenti né possono essere considerati collaboratori “impegnati” nella società pertanto non possono essere ricompresi nel calcolo per il rispetto del requisito attinente alla forza lavoro, per poter essere annoverati nel Registro speciale delle Start up innovative.
Ingegnere iscritto Inarcassa, socio unico/amm.re unico di start-up tecnica, emette fatture alla società per i suoi compensi. Viene rispettato il requisito dell'impiego del 100% del personale in possesso di laurea magistrale?
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- Buongiorno. Il "socio lavoratore" di 2 diverse startup innovative, che svolgono attività commerciale e non producono (né ovviamente distribuirebbero mai) utili - è tenuto a pagare "2 minimali" contributivi gestione commercianti INPS? Grazie.Risposta
Il socio lavoratore verosimilmente risulta già iscritto presso l’Inps alla gestione commercianti.
- un ricercatore di ente pubblico può essere socio di una startup innovativa e contemporaneamente avere un contratto di collaborazione/ricerca con la medesima startup?Risposta
Verosimilmente il contratto di lavoro in essere tra il lettore e l’ente pubblico è un contratto di post doc, meglio identificato come “assegno di ricerca”. Tale contratto è una fattispecie tipica del sistema universitario (e non delle società di capitali quale è la startup innovativa).
- Buongiorno, una s.r.l. startup innovativa ed eventualmente società benefit gode di qualche vantaggio legato ai costi per il personale? E, altra domanda, nella considerazione della forza lavoro di 2/3 con laurea magistrale chi viene incluso nel conteggio?Risposta
La Società startup innovativa, nella veste di società a responsabilità limitata, può anche rivestire i “panni” della Società Benefit (ovviamente in presenza dei relativi e rispettivi requisiti).
- Buonasera, sono socio e dipendente nella mia SRLS; dal 01 Gennaio mi dimettero' come dipendente restando socio. Posso stare nel mio locale o in caso di ispezione prendo multe? Grazie milleRisposta
La presenza fisica presso un luogo in cui viene esercitata un’attività deve sempre essere legittimata dal un titolo giuridico al fine di scongiurare delle presunzioni lavorative avanzate dagli Organi di controllo.
Se il socio rimane presso la sede al fine di eseguire delle prestazioni lavorative a favore della Società, ai fini del suo inquadramento lavorativo, delle due l’una: