Risposta

Buongiorno, la dottrina della remunerazione dei soci all’interno di startup innovative è molto particolare.

Pur essendo di natura una Società a Responsabilità Limitata, è fatto divieto di distribuire gli utili ai soci per tutta la durata dell’attività (essendo uno dei requisiti fondamentali per l’accesso al regime di Startup Innovativa). La ragione di tale previsione è rinvenibile nella tendenza alla patrimonializzazione progressiva (auto rafforzamento della società e bilanciamento delle perdite) ed alla fidelizzazione dei soci.

Conseguentemente le uniche modalità per remunerare i soci sono legati a due fattispecie:

  1. Configurazione dei soci come soci lavoratori, con il socio che instaura un rapporto di lavoro subordinato con la società, ma a condizione che non faccia parte dell’organo amministrativo e che non sia socio di maggioranza o con partecipazione qualificata;
  2. Configurazione di uno dei soci come Amministratore, con l’erogazione di un compenso per l’amministratore.

Infine è necessario tenere presente che è possibile remunerare il personale (e la normativa parla di personale e non di soci) attraverso:

  • Strumenti di retribuzione flessibile: fatto salvo un minimo tabellare, è lasciato alle parti stabilire quale parte della remunerazione sia fissa e quale variabile. La parte variabile può consistere in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluso quanto al punto successivo;
  • Strumenti di partecipazione al capitale: le startup innovative possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. Il reddito derivante dall'assegnazione di tali strumenti non concorre alla formazione del reddito imponibile, né ai fini fiscali, né ai fini contributivi.
Risposta del Commercialista
Mer, 08/14/2024 - 17:29

Buonasera, in una società di capitali srl con due soci così composta: socio A quota 51% + amministratore unico; socio B quota 49%; il socio B può essere anche lavoratore subordinato? L'amministratore deve iscriversi alla gestione separata?

Leggi tuttoabout Buonasera, in una società di capitali srl con due soci così composta: socio A quota 51% + amministratore unico; socio B quota 49%; il socio B può essere anche lavoratore subordinato? L'amministratore deve iscriversi alla gestione separata?
Risposta del Commercialista
Sab, 05/11/2024 - 16:35

Ho una start up innovativa costituita il 07/02/2019, so che allo scadere del 5 anno (pertanto al 07/02/2024? o dopo l'approvazione del bilancio al 31/12/2023) deve essere cancellata dalla sezione speciale delle start up innovative? come devo procedere?

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