Associazioni

L'associazione può essere definita come una comunità organizzata di persone che, con riguardo al fine perseguito, si propone come unitario centro di interessi.
Dal punto di vista tributario, l'associazione è compresa tra gli enti non commerciali, trattandosi di ente diverso dalle società che non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale. Nell'associazione è determinante l'opera degli associati, finalizzata a perseguire, unitariamente, lo scopo istituzionale. Gli associati operano in comunità e si pongono, di fronte ai terzi, in qualità di unitario centro di interessi.

Nonostante il legislatore abbia chiarito che l’obiettivo dell’associazione non può essere di carattere economico è consentito tuttavia che l’associazione, in via marginale, svolga attività di tipo commerciale, purché finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale.

Il codice civile opera una distinzione tra associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute. Con il riconoscimento, l'associazione acquista personalità giuridica. Il riconoscimento rimane un requisito fondamentale per ottenere le seguenti prerogative:
l'autonomia patrimoniale, in base alla quale il patrimonio dell'associazione si presenta distinto e autonomo rispetto a quello degli associati e degli amministratori;
la limitazione di responsabilità degli amministratori per le obbligazioni assunte per conto dell'associazione.
Il riconoscimento delle associazioni avviene con l'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, istituito presso l'Ufficio territoriale del Governo (già Prefettura). Un'associazione, per essere riconosciuta, deve essere stata costituita tramite atto pubblico. Per maggiori informazioni circa l'iscrizione al registro provinciale, regionale e nazionale si può consultare il sito della Provincia di Bologna – sezione “non profit”.

Nella nozione di associazione rientrano i seguenti soggetti giuridici:

  • le organizzazioni di volontariato;
  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
  • le associazioni sportive dilettantistiche;
  • le associazioni di promozione sociale

Le organizzazioni di volontariato presentano, quale condizione essenziale e distintiva, l'operatività nel settore della solidarietà sociale.
Le ONLUS sono organizzazioni senza scopo di lucro (associazioni, comitati fondazioni, società cooperative, altri enti di carattere privato con o senza personalità giuridica) che svolgono ben determinate attività di interesse collettivo per il perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.
Le associazioni sportive dilettantistiche sono enti non profit, ossia enti che hanno, quale finalità prevakente, il soddisfacimento di bisogni socialmente rilevanti rispetto a cui lo scopo di conseguire un utile costituisce soltanto una finalità secondaria, strumentale al raggiungimento della prima.
Le associazioni di promozione sociale sono organizzazioni senza scopo di lucro, espressione dell'impegno sociale e di autogoverno della società civile che in tal modo contribuiscono alla crescita morale, sociale e culturale della società. Le azioni che svolgono sono indirizzate prevalentemente al soddisfacimento di bisogni condivisi dagli associati, nel pieno rispetto della loro libertà e dignità. Per la capacità di condivisione che creano e di rapporto diretto col territorio in cui operano sono uno strumento potenziale per la promozione della cittadinanza attiva e per la coesione.
Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale.

Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative.
g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché' le modalità' di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
i) le modalità' di scioglimento dell'associazione;
l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità' sociale.

Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredita', donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività' economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e
sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità' sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività' prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessita', assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Segnaliamo gli utili strumenti messi a disposizione dalla Provincia di Bologna reperibili qui.

Slide su gestione e amministrazione di una associazione a cura di Andrea Bonaveri, Commercialista presso lo studio Conti-Bonaveri di Bologna e consulente presso l'Ufficio Terzo Settore della Provincia di Bologna.

[Fonte: Manuale Operativo delle Associazioni, Beretta Susanna, Maggioli 2011]