Il T.U. sul Pubblico Impiego (D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165) in particolare l’art. 53, comma 1, dispone per tutti i dipendenti pubblici, tra le altre, la disciplina delle incompatibilità previste dall’art. 60 e segg. del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, che testualmente prevede:
“60 - Casi di incompatibilità
L’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, (…)”
Alla luce di quanto sopra appare quindi compatibile la figura di socio di una società di capitali (quale è la startup), mentre non lo è (salvo diversa autorizzazione/disposizione dell’ente pubblico):
- rivestire la carica di amministratore, neanche all’interno del consiglio di amministrazione
- rivestire una qualsiasi carica che possa comportare l’esercizio di poteri decisionali o comunque gestionali
- apportare il proprio lavoro quale socio lavoratore
- apportare il proprio lavoro quale lavoratore subordinato
- (…)”