I giorni da ricomprendere, nel periodo in cui il prestatore di lavoro versa in stato di malattia ai fini della corresponsione della relativa indennità, variano a seconda della categoria di appartenenza del lavoratore.
Per coloro che siano in possesso della qualifica di operaio dell’industria, commercio e categorie assimilate, l’indennità sarà erogata per le giornate feriali comprese nel periodo di malattia, includendo il sabato in caso di settimana corta ed escludendo le domeniche e le festività nazionali ed infrasettimanali.
Per gli impiegati e quadri l’indennità spetta per tutte le giornate comprese nel periodo di malattia, quindi anche il sabato e la domenica, con esclusione delle festività nazionali ed infrasettimanali ricadenti di domenica.