La disciplina del praticantato dei consulenti del lavoro è contenuta nel decreto del Ministero del Lavoro 20 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2011 ed entrato in vigore il 2 novembre successivo.
Per quanto attiene l’aspetto economico, l’art. 7, co 2,3 , del D.M. 20/06/2011 consente l’instaurazione del praticantato anche in presenza di un rapporto di lavoro, subordinato e non, sia con lo stesso professionista che con altri soggetti. Il professionista è libero di stabilire misure e modalità per la corresponsione di eventuali rimborsi spese o borse di studio da riconoscere al praticante.
Tuttavia, il D.L. n. 1, del 24 gennaio 2012, quale norma di rango superiore va a modificare quanto previsto dall’art. 7, c. 3, del D.M. 20 giugno 2011 e di conseguenza ora il Consulente del Lavoro è obbligato a riconoscere al praticante un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio