Risposta

Il presupposto su cui fonda l’obbligatorietà dell’iscrizione all’Inps alla gestione commercianti, è quello della prevalenza dell’attività esercitata.

In merito, l’art.1, comma 208 della Legge 23/12/1996 n. 662 prevede che “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria (…), sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. (…)”

Il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, art. 12.comma 11, conv. In legge 30 luglio 2010 n. 122, ha introdotto una forma di interpretazione autentica relativa al citato comma 208, prevedendo che “l’art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’Inps. Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione dell’art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui all’art. 2, comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335”.

La circolare dell’Inps n. 78 del 14 maggio 2013, ha illustrato, in relazione a quanto sopra, il principio di assoggettamento all’assicurazione previdenziale prevista per l’attività prevalente.

Di fatto, l’Inps ritiene “soci lavoratori, tutti coloro che svolgono un’attività rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo effettivo raggiungimento attraverso il concorso della collaborazione prestata a favore della società dai collaboratori della stessa. Può ritenersi abituale un’attività effettuata per poche ore al giorno e non tutti i giorni (…)

Di converso, il lettore informa che il socio potrebbe essere assunto dalla società medesima, senza tuttavia specificare in che termini temporali (Tempo pieno? Parziale? In quest’ultimo caso, in che percentuale?)

Solo lo svolgimento di attività da lavoro dipendente a tempo pieno rientra nei casi di non iscrivibilità nella Gestione previdenziale dei Commercianti (v. http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=6323 ), in quanto tale fattispecie fa decadere “la prevalenza” dell’attività commerciale.

Il caso del tempo parziale è controverso, nel senso che non ci sono circolari che forniscano delucidazione nel merito. Occorre pertanto contattare la sede INPS di riferimento per l’opportuna valutazione individuale.

E’ possibile, pertanto, che l’Inps pretenda l’iscrizione alla gestione commercianti, (e conseguentemente il pagamento dei relativi contributi) il socio che risulti dipendente part-time indipendentemente dalla percentuale di questa.

Risposta del consulente del lavoro
Mer, 11/20/2024 - 14:28

Sono un ingegnere iscritto all'Ordine degli Ingegneri, senza partita iva individuale, socio unico, amministratore e legale rappresentante di una srl. Sono tenuto al versamento dei contributi sia alla gestione separata sia alla gestione commercianti?

Leggi tuttoabout Sono un ingegnere iscritto all'Ordine degli Ingegneri, senza partita iva individuale, socio unico, amministratore e legale rappresentante di una srl. Sono tenuto al versamento dei contributi sia alla gestione separata sia alla gestione commercianti?
Risposta del consulente del lavoro
Mer, 10/09/2024 - 13:27

Sono dovuti contributi INPS su utili prelevatati?-Dipendente part time a 32 ore contratto commerciale-Socio e amministratore SRL (compenso gestione separata pari a 12'000 con 3000 di TFM)-Utili prelevati nel 2023 (bilancio 2022) pari a Euro 55'000.

Leggi tuttoabout Sono dovuti contributi INPS su utili prelevatati?-Dipendente part time a 32 ore contratto commerciale-Socio e amministratore SRL (compenso gestione separata pari a 12'000 con 3000 di TFM)-Utili prelevati nel 2023 (bilancio 2022) pari a Euro 55'000.
Risposta del consulente del lavoro
Lun, 07/29/2024 - 16:32

DUE FRATELLI ENTRAMBI DIPENDENTI PUBBLICI IN SANITA' DETENGONO IL 50% CIASCUNO DELLE QUOTE DI SOCIETA' GESTITA DAL FRATELLO COME AMMINISTRATORE UNICO. E' COMPATIBILE L'ESSERE DIPENDENTE PUBBLICO E DETENERE QUOTE PER IL 50% ?

Leggi tuttoabout DUE FRATELLI ENTRAMBI DIPENDENTI PUBBLICI IN SANITA' DETENGONO IL 50% CIASCUNO DELLE QUOTE DI SOCIETA' GESTITA DAL FRATELLO COME AMMINISTRATORE UNICO. E' COMPATIBILE L'ESSERE DIPENDENTE PUBBLICO E DETENERE QUOTE PER IL 50% ?