Risposta
“La legge di Stabilità 2015 dispone che le assunzioni incentivate non sono possibili per quei lavoratori che, negli ultimi sei mesi, sono stati titolari di un rapporto a tempo indeterminato o che sono stati in forza nei tre mesi antecedenti il 1° gennaio 2015, sempre a tempo indeterminato, in aziende collegate o controllate anche ex art. 2359 c.c., o anche correlate tra loro da rapporti interpersonali.
Per rispondere al quesito occorre rifarsi al Dlgs. 167/2011 Testo Unico per l’Apprendistato il quale, tra le principali novità, definisce il contratto di apprendistato come contratto a tempo indeterminato caratterizzato da un periodo formativo al termine del quale il datore di lavoro potrà confermare il rapporto di lavoro o risolverlo con preavviso contrattuale .
Da quanto sopra esposto risulta evidente che il contratto di apprendistato stipulato non può essere oggetto delle agevolazioni contributive previste dalla nuova norma non possedendo i requisiti necessari.





