Non esiste un divieto legislativo che vieta la contestualità delle due fattispecie, ossia socio di una Srls e lavoratore subordinato presso la medesima Società.
Tuttavia, tale combinazione deve essere compatibile.
Analizzando le due fattispecie si rileva che:
- l’elemento fondamentale del lavoro dipendente è la subordinazione, ossia l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro;
- tra i vari poteri dei soci, c’è anche quello di nomina degli amministratori. L’art. 2479bis c.c. prevede (…) Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’assemblea (…) è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta (…). Si sottolinea che è l’organo amministrativo, nominato dai soci, ad esercitare il potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (Società) nei confronti dei lavoratori subordinati (che potrebbero essere i medesimi soci che l’hanno nominato!)
Pertanto, il socio candidato al rapporto di lavoro subordinato deve possedere una quota di partecipazione della Società, potenziale datore di lavoro, quanto meno inferiore al 50% del capitale sociale, in modo tale che egli NON abbia i poteri per far sì che l’assemblea (che nomina gli amministratori) sia regolarmente costituita, e deliberare possedendo la maggioranza assoluta.
Infatti, se il socio avesse poteri tali da incidere sulla nomina e revoca degli amministratori, di fatto, potrebbe interferire con il pieno e libero svolgimento della volontà del medesimo organo amministrativo.
Il rischio, tra gli altri, è che a posteriori, l’Inps potrebbe disconoscere tale rapporto di lavoro subordinato, poiché privo dell’elemento fondamentale della, appunto, subordinazione, e non riconoscere i contributi via via versati negli anni durante il rapporto di lavoro, e quindi non riconoscere il diritto alla pensione.