Una piattaforma online nel senso di sito pensato e strutturato per gestire attività on-line via Internet non ha una forma di protezione specifica, in quanto si tratta principalmente di un'idea commerciale, non brevettabile secondo il Codice della proprietà industriale.
L’autore di un sito internet gode della tutela prevista dalla legge sul diritto d’autore su ogni singola parte che compone il sito in relazione al modo concreto in cui lo stesso è stato realizzato e l'imitazione servile di una pagina web da parte di un terzo può configurare un’ipotesi di concorrenza sleale.
Se ricorrono i presupposti di legge, il sito può essere tutelato nel suo complesso anche come struttura. La tutela può essere ottenuta se le modalità di accesso, il tipo di informazioni e i modi di consultazione sono originali e frutto di un’attività intellettuale di tipo creativo.
Il software può essere registrato come ogni altra opera dell'ingegno nel pubblico registro italiano gestito dalla SIAE (sezione speciale software).
Quindi un metodo commerciale o finanziario, inteso come una sequenza di atti od operazioni, che implicano relazioni interpersonali, societarie o finanziarie e portano ad un risultato economico senza coinvolgere un aspetto tecnico non può essere brevettato in quanto metodi commerciali, finanziari o in generale di business non sono brevettabili.
Se invece ci si riferisce a strumenti tecnici utili per l'esecuzione del metodo allora la risposta potrebbe essere positiva purché ovviamente detti mezzi tecnici siano di per sé nuovi ed inventivi. In questo caso si applicano le stesse regole utilizzate per decidere sulla brevettabilità di un software, il quale può essere brevettato solo se implica un effetto tecnico che di per sé deve essere nuovo ed inventivo.