Risposta

Come principio, non ci sono cause ostative che impediscono la contestualità della figura di socio di una Società a responsabilità limitata e quella di collaborazione coordinata e continuativa con un’altra Società.

Tuttavia, in considerazione del fatto che i rapporti “genuini” di collaborazione coordinata e continuativa sono solo quelli di cui all’art. 2 del D.Lgs. 81/2015 (salvo la normativa del Pubblico Impiego), di cui oltre, occorre verificare se il rapporto di co.co.co può essere considerato incompatibile con la figura di socio di SRL.

  1. le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; 
  2. le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali; 
  3. le attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; 
  4. le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
  5. le collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367; 
  6. le collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.
  7. i rapporti di co.co.co. residuali NON devono avere queste caratteristiche (qualora, invece, siano presenti, viene applicata la disciplina del rapporto di lavoro subordinato):
    1. prestazione esclusivamente personale;
    2. etero-organizzazione da parte del committente.

Per esempio, alcuni Ordini Professionali potrebbero prevedere tali incompatibilità ai fini dell’iscrizione e/o mantenimento nell’Albo professionale.

L’Ordine dei Dottori Commercialisti prevede che la “posizione di socio di società di capitali o di amministratore (…) avente attività commerciale, (…) è considerata generalmente compatibile tutte le volte che non riguardino quote maggioritarie o poteri individuali di gestione illimitata e non sottoposti alla verifica e riferimento ad un Consiglio di Amministrazione (…)
http://www.odcec.torino.it/public/pagine/incompatibilita_con_n-pagina2.pdf
 

Risposta del consulente del lavoro
Mer, 11/20/2024 - 14:28

Sono un ingegnere iscritto all'Ordine degli Ingegneri, senza partita iva individuale, socio unico, amministratore e legale rappresentante di una srl. Sono tenuto al versamento dei contributi sia alla gestione separata sia alla gestione commercianti?

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Risposta del consulente del lavoro
Mer, 10/09/2024 - 13:27

Sono dovuti contributi INPS su utili prelevatati?-Dipendente part time a 32 ore contratto commerciale-Socio e amministratore SRL (compenso gestione separata pari a 12'000 con 3000 di TFM)-Utili prelevati nel 2023 (bilancio 2022) pari a Euro 55'000.

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Risposta del consulente del lavoro
Lun, 07/29/2024 - 16:32

DUE FRATELLI ENTRAMBI DIPENDENTI PUBBLICI IN SANITA' DETENGONO IL 50% CIASCUNO DELLE QUOTE DI SOCIETA' GESTITA DAL FRATELLO COME AMMINISTRATORE UNICO. E' COMPATIBILE L'ESSERE DIPENDENTE PUBBLICO E DETENERE QUOTE PER IL 50% ?

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