In risposta alla sua domanda e sulla base delle informazioni che lei ha fornito a parere dello scrivente non vi è obbligatorietà di apertura di una società all’estero dedicata.
Una start up basata sulla sharing economy che opera mediante piattaforma marketplace online con sede legale in Italia, nel caso volesse espandersi all’estero deve necessariamente aprire un altra società succursale nel paese interessato?
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Il lettore non chiarisce l’attività svolta dalla Società startup di cui egli è socio e amministratore. Ai fini del riscontro al quesito, si presume che tale attività sia estranea a quella professionale di ingegneria (ancorché non esercitata dal lettore, pur essendo iscritto al rispettivo Ordine professionale).
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Premesso che, come noto, l’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e succ.mod. e int., testualmente prevede, alla lettera e), che la Società startup innovativa non distribuisce, e non ha distribuito, utili, si deve ritenere che la Società a responsabilità limitata, di cui è socio il lettore, non sia più iscritta nella sezione
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Buongiorno, può trovare la risposta alla sua domanda tra le risposte passate a questo link: https://www.emiliaromagnastartup.it/it/content/esiste-incompatibilita-tra-dipendente-pubblico-e-socio-la-costituzione-di-una-startup-0