I tre requisiti fondamentali di validità di un brevetto sono: la novità, l’originalità (attività inventiva) e l’industrialità. Un’invenzione è considerata nuova se non è già compresa nello stato della tecnica; ove per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all’estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto mediante descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. Un’invenzione implica attività inventiva quando, per una persona esperta del ramo, essa non risulti in modo evidente dallo stato della tecnica. Un’invenzione ha un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria. La brevettabilità potrebbe sussistere se l'insieme produce un effetto che singolarmente le sostanze non producono. I brevetti in campo chimico/cosmetico sono comunque da considerare un capitolo a sé, in quanto presentano caratteristiche peculiari rispetto agli altri campi della tecnica. Per valutare la brevettabilità della formula chimica alla base del nuovo composto è consigliabile rivolgersi a un consulente in Proprietà industriale iscritto all'Albo https://www.ordine-brevetti.it/
Buonasera causa incidente ho utilizzato creme già esistenti a volte miscelandole. Ho notate (visto che le parti erano interessate da psoriasi) che la psoriasi è scomparsa per sempre.Se dovesse funzionare di nuovo posso brevettare il composto?
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- Buongiorno, vorrei sapere dove poter brevettare un'invenzione in emilia romagna e se devo avere un prototipo funzionante o basta un progettoRisposta
Il prototipo è senza dubbio molto utile in fase di sperimentazione di un’invenzione, ma non è necessario per depositare una domanda di brevetto. La domanda infatti deve contenere una descrizione dell’oggetto, delle sue funzionalità e di come viene realizzato, accompagnata da disegni illustrativi. Il brevetto si ottiene su quello che viene scritto e rivendicato in questa documentazione che costituisce l’unico metro di giudizio da parte dell’esaminatore.
- Salve, ho depositato una domanda di brevetto che ricade nel art. 64.3 (CPI), ho il dovere di avvisare il datore di lavoro in forma scritta solo dell'avvenuto deposito, o anche dei suoi diritti? es. (diritto di opzione entro i tre mesi). Grazie.Risposta
Il Codice della proprietà industriale stabilisce che il datore di lavoro “ha il diritto di opzione per l’uso, esclusivo o non esclusivo dell’invenzione o per l’acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all’estero verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l’inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all’invenzione”.
- Buongiorno, vorrei capire meglio se possibile sfruttare il requisito del brevetto anche se si è in attesa di accettazione. Cosa succederebbe se non andasse a buon fine l'accettazione? Rimarremmo comunque coperti per questi primi anni?Risposta
La domanda può non essere accolta per questioni formali o riguardanti la descrizione. Il richiedente può integrare o modificare la documentazione, entro un termine prestabilito. Se le integrazioni non sono ritenute sufficienti, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi comunica il rigetto della domanda all'interessato, il quale ha 30 giorni di tempo dalla data della comunicazione per fare ricorso alla Commissione Ricorsi, formulando per iscritto le proprie osservazioni. L'efficacia di un brevetto (solo nel caso sia stato concesso) decorre dalla data del primo deposito.
- Ho timore mi possa venir "rubata" l'idea, prima che si concluda l'atto ufficiale di deposito. Prima di rivolgermi ad un impiegato dell'UIBM o a un Consulente brevettuale a me sconosciuti, ci sono modi preventivi per tutelarmi?Risposta
In questi casi non dovrebbero sorgere preoccupazioni in merito alla riservatezza, anche ne caso del Consulente brevettuale iscritto al relativo Ordine, il quale p tenuto a osservare comportamenti eticamente corretti nei confronti dei clienti, in primis a conservare la confidenzialità delle informazioni che riceve. In tutti gli altri casi si consiglia di redigere e fare firmare ai terzi un Accordo di riservatezza.