Buongiorno, le startup innovative godono di un regime speciale per quanto riguarda la più ampia categoria delle procedure concorsuali.
Infatti, ai sensi dell’art. 31 del Decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, è stata dichiarata l’infallibilità della Startup Innovativa in quanto non soggetta a procedure concorsuali: in caso di insolvenza della start-up innovativa, non è quindi possibile dichiararne il fallimento.
Tuttavia una recente pronuncia/ordinanza (4 Luglio 2022 n. 21152) della Suprema Corte di Cassazione ha previsto anche il fallimento per una startup in caso di determinate condizioni:
- quando i requisiti di Startup Innovativa non sussistono (anche in seguito a controlli e verifiche sullo storico dell’azienda), la stessa Startup è assoggettabile alle procedure concorsuali e conseguentemente potrebbe essere dichiarata fallibile.
Conseguentemente, le società iscritte nel Registro delle imprese come Startup Innovative possono fallire se viene dimostrato che non erano o non sono presenti tutti e sette i requisiti durante l’arco di vita dell’azienda.
All’interno della normativa riservata alle startup innovative sulle procedure concorsuali, il legislatore ha previsto per le startup, due diversi procedimenti concorsuali che non sono il fallimento:
- l’accordo di ristrutturazione dei debiti (una sorta di piano di risanamento a cui la startup in crisi ricorre per tentare di ridurre l'esposizione debitoria ed assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria)
- la liquidazione del patrimonio (la startup mette a disposizione tutti i beni della società e gli eventuali crediti che vanta verso terzi)
Entrambe queste procedure non toccano il patrimonio dei soci, in quanto la Startup Innovativa, costituita in forma di Società a Responsabilità Limitata, facendo parte della categoria delle società di capitali, gode di autonomia patrimoniale perfetta, ossia tra il patrimonio della società e quello dei suoi soci c’è una separazione assoluta.
Le uniche eccezioni a tale normativa sono legate alle fattispecie di srl unipersonali e conferimenti non interamente versati (nel caso di S.r.l. unipersonale l’unico socio risponde illimitatamente solamente in caso di insolvenza della società, quando non siano stati interamente versati i conferimenti ex art. 2464, “o” quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’art. 2470 cc)