Secondo l'art. 45 del Codice della Proprietà Industriale (http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm), Sezione IV, Invenzioni,
1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.
2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:
a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
c) le presentazioni di informazioni.
D'altra parte, considerando che secondo il comma 3. "Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse e' nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali." si ritiene utile suggerire di valutare il metodo di lavoro considerato nel suo contesto più generale, al fine di considerarlo per la brevettazione adottando qualche aggiustamento. .