Come principio, non ci sono cause ostative che impediscono la contestualità della figura di socio di una Società a responsabilità limitata e quella di collaborazione coordinata e continuativa con un’altra Società.
Tuttavia, in considerazione del fatto che i rapporti “genuini” di collaborazione coordinata e continuativa sono solo quelli di cui all’art. 2 del D.Lgs. 81/2015 (salvo la normativa del Pubblico Impiego), di cui oltre, occorre verificare se il rapporto di co.co.co può essere considerato incompatibile con la figura di socio di SRL.
- le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
- le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
- le attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
- le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
- le collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
- le collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.
- i rapporti di co.co.co. residuali NON devono avere queste caratteristiche (qualora, invece, siano presenti, viene applicata la disciplina del rapporto di lavoro subordinato):
- prestazione esclusivamente personale;
- etero-organizzazione da parte del committente.
Per esempio, alcuni Ordini Professionali potrebbero prevedere tali incompatibilità ai fini dell’iscrizione e/o mantenimento nell’Albo professionale.
L’Ordine dei Dottori Commercialisti prevede che la “posizione di socio di società di capitali o di amministratore (…) avente attività commerciale, (…) è considerata generalmente compatibile tutte le volte che non riguardino quote maggioritarie o poteri individuali di gestione illimitata e non sottoposti alla verifica e riferimento ad un Consiglio di Amministrazione (…)
http://www.odcec.torino.it/public/pagine/incompatibilita_con_n-pagina2.pdf