Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministratore di una società commerciale esercita tutti i poteri di direzione, amministrazione e rappresentanza. Egli è responsabile delle proprie azioni e risponde dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dell’atto costitutivo.
I soci (compreso il lettore in qualità, appunto, di socio) possono deliberare in merito alla gestione societaria, nel rispetto delle Leggi vigenti, nell’ambito dell’Assemblea dei soci ovvero secondo le modalità previste dal 2479 c.c. e dall’atto costitutivo.
Pertanto, i soci non possono obbligare gli altri soci ad orari fissi, in quanto, non solo tale potere non rientra nelle loro prerogative, ma, e soprattutto, perché il concetto di “orario fisso” mal si concilia con l’attività esercitata da un amministratore di società, essendo più confacente all’attività di lavoro subordinato.