Buongiorno, è possibile e lecito abbandonare la carica da amministratore per assumere un ruolo diverso di socio-lavoratore con un contratto di lavoro subordinato.
Da un punto di vista gius-lavorativo non si tratta di una regressione bensì di un cambio di ruolo, in quanto lei passerà dal ruolo di socio-amministratore al ruolo di socio-lavoratore con un contratto da dipendente (non si possono mantenere entrambi i ruoli contemporaneamente).
Conseguentemente, anche da un punto di vista di responsabilità e da un punto di vista fiscale e previdenziale, si tratta di due tipologie di contratti e ruoli ben diversi.
Per poter avviare l’iter di dimissioni per l’amministratore è necessario seguire i dettami dell’art. 2385 del Codice Civile, secondo il quale l'amministratore che intende dare le proprie dimissioni deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale (laddove sia presente il collegio sindacale).
In conclusione, non vi è alcun vincolo alla fattispecie da lei richiesta, se non quelli eventualmente sanciti dai documenti societari come ad esempio il verbale di nomina ad amministratore.