In questa fattispecie è necessario prestare attenzione ai problemi relativi al conflitto d’interesse dell’amministratore: risulta infatti difficile ritenere che un amministratore operi indipendentemente in più società senza avvantaggiarne una rispetto all’altra.
Per evitare il conflitto d’interessi è necessario che le aziende operino in settori completamente diversi, senza potenziali legami tra le attività e in business differenti.
È necessario inoltre verificare le cause di ineleggibilità che possono essere presenti all’interno dello statuto e dell’atto costitutivo: essendo la srl la forma societaria più “elastica” del nostro ordinamento, i soci possono decidere di inserire svariate cause all’interno dei due documenti sopracitati.
In conclusione, la legge non nega la possibilità di essere amministratore di più società (le cause di ineleggibilità sono infatti altre secondo il codice civile), ma è necessario stare attenti alla fattispecie del conflitto d’interessi .
Gli articoli di riferimento del codice civile da cui iniziare un percorso di approfondimento sono il 2382 e il 2475 ter.