Risposta
il contratto di lavoro subordinato pone alcuni obblighi in capo al lavoratore tra i quali vi è quello della fedeltà (art.2105 c.c.). Tale obbligo comporta l'osservanza del divieto di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore (divieto di concorrenza) e di quello di divulgare notizie riguardanti l'organizzazione e i metodi di produzione, oppure di farne uso in modo pregiudizievole per l'impresa.
E' quindi vietata ogni condotta in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura dell'impresa e che sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto.L'obbligo di fedeltà è inoltre particolarmente accentuato nel confronto di dipendenti pubblici.
Si dovrà pertanto porre particolare attenzione che l'attività autonoma che si desidera intraprendere non entri in contrasto con tali obblighi.