Il contratto c.d. work for equity, è disciplinato dall’art. 27 del D.L. 18/10/2012 n.179, conv. con mod. dalla legge 17/12/2012 n.221, ed è contestualizzato all’interno della normativa riferita alle Società c.d. start-up innovative, nonché agli incubatori certificati. (Articoli dal 25 al 32, sempre del DL.L. 179/2012).
Il work for equity è una forma di remunerazione per determinati stakeholder (consulenti, professionisti, fornitori di opere e servizi diversi dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori continuativi, della Società medesima). Sostanzialmente si tratta nella possibilità, in capo alla Società di emettere strumenti finanziari partecipativi a fronte dell’apporto di opere o servizi.
Premesso che lo Statuto della Società deve prevedere la possibilità di adottare politiche di work for equity, questo rappresenta un’agevolazione fiscale riferita ai compensi spettanti ai collaboratori e consulenti delle Società che, in assenza di un vincolo di subordinazione, prestano a favore della medesima Società, opere o servizi. In particolare, è possibile remunerare, in maniera fiscalmente conveniente, tali soggetti, mediante l’assegnazione di azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi, emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi.
Pertanto, i compensi in denaro, o comunque il piano di incentivazione che preveda l’attribuzione di una somma di denaro, non potrà beneficiare di alcuna agevolazione.
Tale assegnazione è esente da imposte e non concorre alla formazione del reddito imponibile del percettore, né al momento dell’ultimazione dell’opera o del servizio, né al momento della effettiva emissione di tali azioni, quote o strumenti finanziari.
E’ possibile la successiva cessione dei titoli/strumenti finanziari, tenendo presente che le eventuali plusvalenze, generate su tali atti di cessione a titolo oneroso, saranno normalmente assoggettate a tassazione in capo al cedente. Resta ferma l’applicazione dell’IVA sulla relativa prestazione, se dovuta e, pertanto, in questi casi, il prestatore del servizio sarà comunque tenuto ad emettere regolare fattura.
Invece, per quanto riguarda i: Dipendenti - Collaboratori continuativi – Amministratori, il citato decreto ha previsto un’agevolazione fiscale e contributiva nell’attribuzione di Strumenti Finanziari emessi dalla Società. (Anche in questo caso, lo Statuto della Società, deve prevedere tali possibilità). Come sopra menzionato, i compensi in denaro, o comunque il piano di incentivazione che preveda l’attribuzione di una somma di denaro, non potrà beneficiare di alcuna agevolazione.
La Società potrà attribuire, ai soggetti sopra menzionati, delle azioni e/o quote – stock option – restricted stock e restricted stock unit – strumenti finanziari partecipativi, e tali assegnazioni saranno considerati non imponibili, sia ai fini fiscali, sia a fini contributivi. L’esenzione permane a condizione che i citati strumenti finanziari assegnati non siano ceduti alla Società o comunque ad un soggetto che controlla la Società medesima. Il mancato rispetto della suddetta condizione determina l’immediata decadenza dell’agevolazione e, quindi, la tassazione del reddito di lavoro esentato al momento dell’assegnazione.
Si rimanda alla documentazione che segue, pubblicata dal MISE:
- Guida all’uso dei piani azionari e del work for equity: strumenti di incentivazione e remunerazione di personale e consulenti di startup innovative e incubatori certificati > Vai alla Guida
- Modello commentato di piano di incentivazione in equity per la startup innovativa e l’incubatore certificato > Vai al Modello commentato
L'attuazione è però prerogativa del commercialista e del notaio.