Il lavoratore dipendente ha l’obbligo di fedeltà nei confronti del datore di lavoro e il divieto di concorrenza.
Infatti, l’articolo 2105 del codice civile prevede, appunto, che il prestatore di lavoro non deve trattare affari in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
L’articolo 2104 c.c. prevede, sostanzialmente, l’obbligo di diligenza e di obbedienza.
Per attività in concorrenza si intende qualsiasi rapporto di lavoro, compreso l’attività imprenditoriale. Conseguentemente, qualora non sussista una liberatoria, da parte dell’attuale datore di lavoro, all’esercizio di un’attività potenzialmente in concorrenza, esistono i presupposti del licenziamento in tronco per giusta causa, per violazione dei citati articoli.