Si riporta il testo dell'art. 53 comma 5 del D.Lgs 81/2008 che rispondono appieno al quesito
"Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro puo' essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico
Vi sono però alcuni vincoli inerenti la memorizzazione e la modifica dei documenti informatici, elencati al comma 2 del medesimo articolo, che devono essere rispettati:
a) l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a cio' espressamente abilitati dal datore di lavoro;
b) la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati;
c) le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b) siano univocamente riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli stessi;
d) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalita' e ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle gia' memorizzate;
e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria;
f) le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali;
g) sia redatta, a cura dell'esercente del sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso."
Va inoltre precisato che la documentazione deve essere accessibile al RLS quindi, nel caso che venga tenuta in forma esclusivamente informatica si dovrà dotare quest'ultimo dei necessari strumenti di accesso e consultazione (ed eventualmente anche di stampa).