Secondo il Codice della Proprietà Industriale, http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm, (di seguito CPI) ed in particoalre l'art. 45, i metodi di cura per il corpo umano o animale non sono brevettabili. D'altra parte, è spesso possibile inquadrare un dispositivo per by-passare questo problema. Pertanto, ammesso che ciò sia possibile (occorrerebbe conoscere le caratteristiche del dispositivo) la prima cosa da fare è verificare se il brevetto sia uno strumento idoneo per il caso in questione.
Per poter depositare una domanda di brevetto non è necessario avere il prototipo che attua l'invenzione, ma aver capito come l'invenzione potrebbe essere attuata in un prodotto funzionante in un modo determinato. questo è sufficiente per descrivere l'invenzione in una domanda di brevetto e per rappresentarla nelle figure allegate. Il brevetto è validamente concedibile a patto che l'idea sia nuova e non ovvia secondo gli articoli 46 e 48 del CPI.