L’idea di realizzare un portale nel senso di luogo virtuale dove sono raccolti un insieme di servizi che sono resi disponibili in un'unica struttura sul web, non ha una forma specifica di protezione, in quanto si tratta in buona sostanza di un’idea commerciale e quindi non brevettabile. Per poter realizzare la propria idea è pur sempre necessario esporre il proprio progetto. Prima di esporre un’idea a terzi potenziali partner, finanziatori, sviluppatori o altro è necessario prendere alcune minime precauzioni, tra cui ad esempio quella di scegliere un nome appropriato per il tipo di prodotto e registrarne il dominio internet a proprio nome. Inoltre è opportuno firmare degli accordi di riservatezza che vincolino i terzi a non utilizzare o comunicare ad altri le informazioni ricevute. Solo dopo la firma si potrà presentare il progetto completo in tutti i suoi particolari. Può consultare al riguardo il modello di Accordo di riservatezza commentato messo a punto da ASTER, scaricabile dal sito.
Salve. Ho in mente di realizzare un portale che non esiste in nessuna forma, nemmeno di somiglianza con altri. Mi domandavo, dal momento che dubito possa essere brevettata, se esista una modalità alternativa di protezione della mia idea. grazie!
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- Buongiorno, vorrei sapere dove poter brevettare un'invenzione in emilia romagna e se devo avere un prototipo funzionante o basta un progettoRisposta
Il prototipo è senza dubbio molto utile in fase di sperimentazione di un’invenzione, ma non è necessario per depositare una domanda di brevetto. La domanda infatti deve contenere una descrizione dell’oggetto, delle sue funzionalità e di come viene realizzato, accompagnata da disegni illustrativi. Il brevetto si ottiene su quello che viene scritto e rivendicato in questa documentazione che costituisce l’unico metro di giudizio da parte dell’esaminatore.
- Salve, ho depositato una domanda di brevetto che ricade nel art. 64.3 (CPI), ho il dovere di avvisare il datore di lavoro in forma scritta solo dell'avvenuto deposito, o anche dei suoi diritti? es. (diritto di opzione entro i tre mesi). Grazie.Risposta
Il Codice della proprietà industriale stabilisce che il datore di lavoro “ha il diritto di opzione per l’uso, esclusivo o non esclusivo dell’invenzione o per l’acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all’estero verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l’inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all’invenzione”.
- Buongiorno, vorrei capire meglio se possibile sfruttare il requisito del brevetto anche se si è in attesa di accettazione. Cosa succederebbe se non andasse a buon fine l'accettazione? Rimarremmo comunque coperti per questi primi anni?Risposta
La domanda può non essere accolta per questioni formali o riguardanti la descrizione. Il richiedente può integrare o modificare la documentazione, entro un termine prestabilito. Se le integrazioni non sono ritenute sufficienti, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi comunica il rigetto della domanda all'interessato, il quale ha 30 giorni di tempo dalla data della comunicazione per fare ricorso alla Commissione Ricorsi, formulando per iscritto le proprie osservazioni. L'efficacia di un brevetto (solo nel caso sia stato concesso) decorre dalla data del primo deposito.
- Ho timore mi possa venir "rubata" l'idea, prima che si concluda l'atto ufficiale di deposito. Prima di rivolgermi ad un impiegato dell'UIBM o a un Consulente brevettuale a me sconosciuti, ci sono modi preventivi per tutelarmi?Risposta
In questi casi non dovrebbero sorgere preoccupazioni in merito alla riservatezza, anche ne caso del Consulente brevettuale iscritto al relativo Ordine, il quale p tenuto a osservare comportamenti eticamente corretti nei confronti dei clienti, in primis a conservare la confidenzialità delle informazioni che riceve. In tutti gli altri casi si consiglia di redigere e fare firmare ai terzi un Accordo di riservatezza.