In generale le invenzioni dei dipendenti sono regolate dal Codice della Proprietà industriale all'art. 64. Si distingue tra “invenzione di servizio” che si verifica quando l’invenzione è creata dal dipendente nell’esecuzione di un rapporto di lavoro in cui l’attività inventiva sia prevista come oggetto del rapporto e sia inoltre oggetto di una retribuzione. In questo caso, i diritti economici derivanti dall’invenzione appartengono al datore di lavoro e non è previsto che al lavoratore venga conferito alcun compenso ulteriore rispetto alla retribuzione già prevista. Una diversa ipotesi è quella della cosiddetta “invenzione di azienda”, che è quella in cui l’invenzione viene realizzata nell'esecuzione di un rapporto di lavoro, per la quale non è stata prevista una retribuzione come compenso dell’attività inventiva. Anche in questo caso i diritti economici derivanti dall’invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all’inventore spetta un equo premio. La c.d. “invenzione occasionale”, infine, si realizza qualora l'invenzione non abbia nulla a che fare con le mansioni svolte dal lavoratore, ma rientri nel campo di attività dell’impresa. In questo caso, al prestatore di lavoro spetteranno tutti i diritti, morali e patrimoniali, derivanti dalla scoperta, residuando in capo al datore di lavoro un diritto di opzione per lo sfruttamento industriale della stessa. Io controllerei anche il regolamento del programma per capire se ci sono regole specifiche sulla titolarità dei diritti. Per ulteriori informazioni è possibile prendere un appuntamento con l'Heldpesk Proprietà Intellettuale al seguente link http://www.emiliaromagnastartup.it/it/pagine/helpdesk-propriet-intellettuale
Salve, la mia azienda ha lanciato un programma di corporate entrepreneurship per incentivare la creazione e sviluppo di idee di noi dipendenti. Se partecipo la mia idea diventa di proprietà dell'azienda? come viene tutelata la proprietà intellettuale?
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- Sera,posso brevettare un torneo sportivo?Risposta
Il brevetto tutela le invenzioni da intendersi come nuove soluzioni a un problema tecnico. I requisiti per brevettare sono contenuti nell'art. 45 del Codice della Proprietà Industriale in base al quale "Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale." E' possibile invece tutelare la PI di un evento sportivo in primo luogo attraverso la registrazione di un marchio o un nome a dominio.
- Salve, ho un' idea che vorrei mettere in atto ovvero registrarla comebrevetto, ma non so a chi rivolgermi per effettuare un disegno, scelta delmateriale ed eventuali test.Come fare?Risposta
Le semplici idee non sono tutelate, nel senso che non è possibile tutelare l’idea in sè, ma la sua forma e la sua espressione: non si può “brevettare un’idea. Nella domanda di brevetto deve essere contenuta una descrizione che esponga il problema tecnico che ci si prefigge di risolvere. L’invenzione deve infatti essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla. Il contenuto della descrizione è esposto nel dettaglio dall’art. 21 del Regolamento attuativo del Codice della proprietà industriale.
- Buongiorno, per depositare un brevetto servono dei disegni tecnici, cometavole 2d, ovvero il progetto, oppure possono considerarsi delle bozze oschizzi per considerare la domanda tale? Esistono conto terzisti per ildisegno brevettuale?Risposta
Anche se il deposito di disegni è facoltativo, l'esistenza di disegni più o meno dettagliati può essere determinante per la valutazione dei requisiti previsti dalla legge per la concessione di un brevetto e quindi condizionare la sua concessione o diniego.
- Sviluppiamo software erogato in Saas custom usando template architetturale sviluppato da noi negli anni: come possiamo regolare la PI di questo software per cliente che fornisce conoscenza di dominio (commissiona uno sviluppo) e noi mettiamo tecnologia?Risposta
La proprietà intellettuale del software sviluppato su commissione va gestita nel contratto con il cliente, nel rispetto delle regole previste dal modello Saas. Per ulteriori informazioni sulle clausole di un contratto di sviluppo software con particolare riguardo alle questioni di proprietà intellettuale si può consultare il Modello commentato di contratto di sviluppo software predisposto da Art-ER https://drive.google.com/file/d/18vJkTBn6lSDyfhjxZXI64LURXgJOFkW_/view