Il brevetto per invenzione si riferisce a un risultato o soluzione nuova ed originale per la risoluzione un problema tecnico. Ai sensi dell’art. 45 del CPI possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le soluzioni tecniche nuove che implicano attività inventiva e possono avere un’applicazione industriale. Un’invenzione deve essere NUOVA (art. 46), quindi prima del suo deposito non deve essere stata resa nota, ovvero divulgata, in alcuna forma (scritta o orale) e in nessun luogo (in Italia o all’estero), in modo da poter essere attuata, ovvero non deve essere entrata a far parte dello stato dell’arte (o della tecnica). Se l'inventore, prima di depositare il brevetto, illustra l’invenzione in una pubblica conferenza o lo pubblica su una rivista, o ne rivela i contenuti ad un terzo non soggetto a vincoli di riservatezza, il brevetto successivamente depositato sarà nullo. Si suggerisce di effettuare accurate RICERCHE DI ANTERIORITÀ sugli aspetti connessi all’oggetto della tutela, fatta sia su banche dati bibliografiche, che brevettuali,dato che la novità viene valutata mediante il confronto della soluzione inventiva proposta a tutela con lo stato dell’arte sino a quel momento esistente. Non costituisce predivulgazione e non distrugge irrimediabilmente la novità la rivelazione dei contenuti dell’invenzione a terzi vincolati da accordi di riservatezza. L'invenzione deve essere anche orifinale, vale a dire deve essere il risultato di un momento creativo e non essere semplice applicazione di conoscenze note e dunque non è ovvia a una persona esperta del ramo a cui l’invenzione appartiene. La legge prescrive anche che un’invenzione sia atta ad avere un’applicazioneindustriale, ovvero l’oggetto dell’invenzione deve essere fabbricato o utilizzato a livello industriale o artigianale (es. utensile, macchina, prodotto chimico, metodo o processo di lavorazione industriale). Detto questo non tutto ciò che è nuovo, originale ed ha applicazione industriale è brevettabile. Non sono infatti brevettabili in Italia: creazioni estetiche; teorie scientifiche, leggi fisiche, scoperte, formule e metodi matematici, presentazioni di informazioni, codici di scrittura, metodi relativi ad attività mentali (es. metodi di apprendimento, di progetto, etc.); programmi per elaboratori o regole di gioco; metodi commerciali e pubblicitari; metodi di chirurgia, diagnostici o terapeutici applicati al corpo umano o agli animali. Per una verifica sul'effettiva sussitenza dei requisiti necessari per la brevettazione si consiglia di rivolgersi a un professionista iscritto all'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale, possibilmente esperto nello specifico settore
Salve vorrei sapere se posso brevettare un sacchetto porta aromi che sia adatto anche per fare il soffritto e poi a fine cottura gettarlo
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- Buongiorno, vorrei sapere dove poter brevettare un'invenzione in emilia romagna e se devo avere un prototipo funzionante o basta un progettoRisposta
Il prototipo è senza dubbio molto utile in fase di sperimentazione di un’invenzione, ma non è necessario per depositare una domanda di brevetto. La domanda infatti deve contenere una descrizione dell’oggetto, delle sue funzionalità e di come viene realizzato, accompagnata da disegni illustrativi. Il brevetto si ottiene su quello che viene scritto e rivendicato in questa documentazione che costituisce l’unico metro di giudizio da parte dell’esaminatore.
- Salve, ho depositato una domanda di brevetto che ricade nel art. 64.3 (CPI), ho il dovere di avvisare il datore di lavoro in forma scritta solo dell'avvenuto deposito, o anche dei suoi diritti? es. (diritto di opzione entro i tre mesi). Grazie.Risposta
Il Codice della proprietà industriale stabilisce che il datore di lavoro “ha il diritto di opzione per l’uso, esclusivo o non esclusivo dell’invenzione o per l’acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all’estero verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l’inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all’invenzione”.
- Buongiorno, vorrei capire meglio se possibile sfruttare il requisito del brevetto anche se si è in attesa di accettazione. Cosa succederebbe se non andasse a buon fine l'accettazione? Rimarremmo comunque coperti per questi primi anni?Risposta
La domanda può non essere accolta per questioni formali o riguardanti la descrizione. Il richiedente può integrare o modificare la documentazione, entro un termine prestabilito. Se le integrazioni non sono ritenute sufficienti, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi comunica il rigetto della domanda all'interessato, il quale ha 30 giorni di tempo dalla data della comunicazione per fare ricorso alla Commissione Ricorsi, formulando per iscritto le proprie osservazioni. L'efficacia di un brevetto (solo nel caso sia stato concesso) decorre dalla data del primo deposito.
- Ho timore mi possa venir "rubata" l'idea, prima che si concluda l'atto ufficiale di deposito. Prima di rivolgermi ad un impiegato dell'UIBM o a un Consulente brevettuale a me sconosciuti, ci sono modi preventivi per tutelarmi?Risposta
In questi casi non dovrebbero sorgere preoccupazioni in merito alla riservatezza, anche ne caso del Consulente brevettuale iscritto al relativo Ordine, il quale p tenuto a osservare comportamenti eticamente corretti nei confronti dei clienti, in primis a conservare la confidenzialità delle informazioni che riceve. In tutti gli altri casi si consiglia di redigere e fare firmare ai terzi un Accordo di riservatezza.