L’articolo 1bis del D.L. 24/04/2014 n. 66, conv. con modif. dalla Legge 23/06/2014 n. 89, ha previsto per i redditi di lavoro dipendente, nonché per quelli assimilati, compreso le somme percepite in relazione agli uffici di amministratore, un credito annuo, pari a € 960,00 qualora il reddito complessivo non sia superiore a € 24.000, ovvero un credito riproporzionato qualora il reddito complessivo superi € 24.000 ma non € 26.000. Oltre i 26.000 euro non viene riconosciuto alcun credito. Tale credito deve essere rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
Alla luce di quanto sopra, e in presenza dei requisiti previsti dalla legge, anche i compensi degli amministratori usufruiscono del c.d. bonus Renzi.