Per quanto riguarda il profilo contributivo, occorre verificare l’attività svolta dalla futura Srls, al fine dell’eventuale iscrizione del socio lavoratore all’INPS, nella gestione artigiani ovvero in quella commercianti.
Se l’attività esercitata è industriale, il socio lavoratore non deve essere iscritto in alcuna gestione previdenziale presso l’Inps.
Se, invece, l’attività svolta è di tipo professionale, per esempio un’attività di engineering, potrebbe sorgere l’obbligo di iscrizione presso la cassa di previdenza di riferimento (ingegneri piuttosto che quella dei geometri) e non più all’Inps.
Invece, se è un’attività inquadrabile nel terziario, ed è prevalente rispetto a quella riferita al lavoro subordinato, il socio lavoratore deve essere iscritto all’Inps alla gestione commercianti.
Infatti, la disposizione contenuta nell’art. 1 comma 208 della legge n. 662 del 1996 prevede: “Qualora i soggetti (…) esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente… (omissis)”.
L’Inps, in sede di interpretazione e concreta applicazione di tale norma, ha ritenuto, sin dalla relativa entrata in vigore, che per attività autonome, soggette a comparazione in termini di prevalenza, devono intendersi solo quelle che abbiano natura imprenditoriale, ossia definibili ai sensi dell’art. 2195 c.c.
Conseguentemente, l’applicazione del criterio della prevalenza è sempre stata esclusa in ordine a quelle attività autonome svolte in forma non imprenditoriale e che rientrano nell’obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui alla legge n. 335 del 1995, ovvero, a quelle di lavoro subordinato, che rientrano sempre nell’obbligo di iscrizione alla gestione del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
Pertanto, in caso di contemporaneo esercizio di due attività, l’una di natura imprenditoriale e l’altra di lavoro subordinato, occorre verificare se quest’ultima è prevalente rispetto a quella imprenditoriale (sì da escluderla legittimamente dalla relativa iscrizione previdenziale).
Tuttavia, solo lo svolgimento di attività da lavoro dipendente a tempo pieno fa sì che escluda l’iscrizione nella gestione commercianti e/o artigiani
v. http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=6323, in quanto tale fattispecie fa decadere “la prevalenza” dell’attività commerciale.
Il caso del tempo parziale è controverso, nel senso che non ci sono circolari che forniscano delucidazione nel merito. Occorre pertanto contattare la sede INPS di riferimento per l’opportuna valutazione individuale.
E’ possibile, pertanto, che l’Inps pretenda l’iscrizione alla gestione commercianti, (e conseguentemente il pagamento dei relativi contributi) il socio che risulti dipendente part-time indipendentemente dalla percentuale di questa.
La gestione artigiani è da escludersi a priori, poiché è strettamente connessa con la tipologia della società: se questa fosse una società artigiana, la verifica del concetto di prevalenza viene eseguita a monte: pena la mancata iscrizione nell’albo delle imprese artigiane.