l'Inps, con circolare n.107 del 05/08/2010, ha emanato le disposizioni in merito allo svolgimento di attività lavorativa, subordinata o autonoma, di un lavoratore destinatario di trattamento di sostegno al reddito precisando che, in tali casi, il lavoratore non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Inoltre, il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività.
L'integrazione salariale risulta compatile con lo svolgimento di attivita' autonoma, fermo restando l'obbligo di comunicazione preventiva all'Inps, e i redditi
derivanti da tale attività sono cumulabili con l'integrazione salariale fino a concorrenza dell'importo spettante.
Recandosi presso la sede Inps di competenza territoriale, potrà eventualmente verificare la possibilità estesa all'anno 2012 di fruire di incentivo all'attività autonoma previe dimissioni dall'impresa di cui è dipendente, il cui diritto risultava esercitabile anche dai lavoratori destinari di CDS (per le aziende destinatarie della normativa CIGS).