La mera posizione di socio lavoratore non è indice di produzione di reddito ai fini del Dpr 917/86 (Tuir). Verosimilmente, nel rispetto delle leggi e dell’atto costitutivo, l’assemblea dei soci può nominare il socio come amministratore e riconoscere un compenso per la sua attività (e non per l’attività di socio lavoratore). In tal caso, il compenso è considerato alla stessa stregua del lavoro dipendente, e andrà a concorrere alla formazione del c.d. reddito complessivo e subire la relativa imposizione fiscale.
La posizione previdenziale, invece, è più articolata. Come socio lavoratore ci potrebbe essere il presupposto per l’iscrizione all’Inps – gestione commercianti (Il lettore non specifica il tipo di attività esercitato). Tale iscrizione è prevista per le “attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, (e) sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’Inps”. (cnf. art. 12, comma 11, D.L. 78/2010 conv. Legge 122/2010).
Il fatto che egli sia anche lavoratore dipendente al 50%, potrebbe far supporre che l’attività “commerciale” non sia prevalente (e quindi non pagare i relativi contributi Inps alla gestione commercianti). Tuttavia occorre contattare l’INPS di riferimento per l’opportuna valutazione individuale. (Il caso del part time dei lavoratori dipendenti è controverso).
Si conclude specificando che l’attribuzione dell’eventuale compenso per l’attività di amministratore di cui sopra, è sempre e comunque assoggettato all’Inps – gestione separata. (In questo caso, ai fini dell’iscrivibilità previdenziale, non esiste il concetto di prevalenza, così come per l’attività di lavoro subordinato).