Il lettore non chiarisce la natura del contratto cocopro dei soci, in essere sino al 31/12/2015 (in questa sede è utile ricordare che tale contratto, regolamentato dall’art.61 e segg. del D.Lgs. 10/09/2003 n.276, è stato abrogato dal Decreto Legislativo 15/06/2015 n. 81, c.d. Jobs Act, con effetto 01/01/2016).
Qualora i suddetti soci non ricoprano, altresì, la carica di amministratori della società, e il contrato di collaborazione a progetto (co.co.pro) era riferito ad altra attività per la realizzazione di uno o più progetti specifici determinati dal committente (e non, quindi, all’esercizio dell’attività di amministratore), spettano, nel caso di assunzione a tempo indeterminato, e in presenza dei presupposti di cui all’art. 1, commi 178 e seguenti, della legge 28/12/2015 n. 208, gli sgravi contributivi.
Le condizioni richieste per l’accesso agli sgravi sono:
- nei 6 mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore assunto, non sia stato occupato a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
- nei 3 mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge di Stabilità 2016 (quindi 1°ottobre - 31 dicembre 2015) il lavoratore non abbia avuto un contratto a tempo indeterminato col datore di lavoro richiedente l’incentivo, anche se dipendente presso società controllate o collegate (art. 2359 c.c.) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
La fruizione dell’esonero contributivo biennale è subordinata:
- alla regolarità contributiva (DURC);
- all’osservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, di cui al D.lgs. n. 81/2008;
- al rispetto di accordi e contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La misura dell’incentivo è pari al 40 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di un importo di esonero pari a € 3.250 su base annua.
Il beneficio riguarda le nuove assunzioni effettuate dal 01/01/2016 al 31/12/2016. La sua durata è pari a ventiquattro mesi a partire dalla data di assunzione.
Se, invece, il lettore ha voluto intendere il contratto di co.co.pro, quello in essere tra gli amministratori e la Società (in tal caso, più correttamente, la natura del contratto è quella di collaborazione coordinata continuativa) e tale rapporto persiste, indipendentemente dalla corresponsione di eventuali compensi, normalmente c’è incompatibilità giuridica tra la figura dell’amministratore e quella del lavoratore subordinato. Vedi per tutte: