Buongiorno,
innanzitutto al regime di Startup Innovativa possono accedere le società di capitali tra cui srl e srls, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato, e che possiedono sette precisi requisiti:
- sono costituite da meno di 5 anni (sempre non prima del 18/12/2012);
- hanno sede principale in Italia (o in altro Paese membro dell’Unione Europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia);
- non distribuiscono o non hanno distribuito utili;
- hanno un valore annuo della produzione inferiore ai 5 milioni di euro;
- hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente “lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”;
- non sono costituite da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- possiedono almeno uno dei tre seguenti requisiti:
- una quota pari al 15% del valore maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo
- la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale
- l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale)
Conseguentemente il solo possesso di una privativa industriale non è sufficiente: è necessario poter aderire totalmente ai sette requisiti per l’accesso al regime speciale.
Per quanto riguarda invece “l’attivazione” invece è necessario seguire un iter ben preciso: dopo aver costituito la società di capitali (anche in forma cooperativa) e dopo la dichiarazione di inizio attività, è necessario richiedere l’iscrizione alla sezione speciale delle Startup Innovative del Registro delle Imprese.
Per quanto riguarda la costituzione sino al 29/03/2021 c’erano fondamentalmente due possibilità
- mediante l’intervento di un notaio che redige l’atto costitutivo ed è tenuto al suo deposito nel Registro delle Imprese.
- mediante compilazione di un atto costitutivo tipizzato, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante.
Purtroppo una sentenza del Consiglio di Stato del 29 marzo 2021 ha reintrodotto l’obbligo per le Startup di costituzione per atto pubblico notarile, obbligo che per il momento rimane, anche se la situazione è in evoluzione.
Gli adempimenti successivi possono essere effettuati dal legale rappresentante della società o da un professionista, solitamente un Dottore Commercialista, o da altro soggetto delegato.