Secondo l’art. 46 del Codice della proprietà industriale un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. Lo stato della tecnica è costituito: 1) da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo; 2) dal contenuto di domande di brevetto italiano o di domande di brevetto europeo designanti l'Italia, così come sono state depositate, che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico. Questo non esclude la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione. A questo si aggiunge la necessità che sia presente anche il requisito dell’attività inventiva. Un’invenzione implica attività inventiva quando, per una persona esperta del ramo, essa non risulti in modo evidente dallo stato della tecnica. In caso contrario è possibile prendere in considerazione la possibilità di depositare una domanda per brevetto per modello di utilità. https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/brevetto-per-modello-di-utilita
Buonasera io ho apportato una modifica ad un'oggetto già esistente e vorrei fare domanda di brevetto per miglioria...come devo procedere?cordiali saluti e grazie in anticipo
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- Buongiornoho un brevetto di utilità registrato in italia.Ma è passato piu 1 anno da quando l'ho depositato. posso cmq registrarlo in altri paesi europei?GrazieCarloRisposta
Entro 12 mesi dal deposito si può estendere la protezione del brevetto all'estero (brevetto europeo, internazionale, deposito effettuato nei singoli Paesi), rivendicandone la priorità. La data che attesta la presentazione è quella della richiesta della prima registrazione.
Dopo tale termine l'estensione all'estero è sempre effettuabile, ma non è possibile rivendicarne la priorità.
Per costi e modalità dell'estensione si rinvia a:
- Buongiorno, ho un'idea per un'apparecchiatura e un un software che non sono in grado di realizzare. Il software potrebbe essere sviluppato in tanti modi diversi. Come tutelare la mia idea? GrazieRisposta
Un'idea in quanto tale non può essere protetta. E' possibile tutelarsi (ma solo parzialmente ) utilizzando un Accordo di riservatezza che impedisca al terzo di divulgare le informazioni ricevute e di utilizzarle per scopi diversi da quelli per cui sono state fornite.
- Buongiorno, vorrei sapere dove poter brevettare un'invenzione in emilia romagna e se devo avere un prototipo funzionante o basta un progettoRisposta
Il prototipo è senza dubbio molto utile in fase di sperimentazione di un’invenzione, ma non è necessario per depositare una domanda di brevetto. La domanda infatti deve contenere una descrizione dell’oggetto, delle sue funzionalità e di come viene realizzato, accompagnata da disegni illustrativi. Il brevetto si ottiene su quello che viene scritto e rivendicato in questa documentazione che costituisce l’unico metro di giudizio da parte dell’esaminatore.
- Salve, ho depositato una domanda di brevetto che ricade nel art. 64.3 (CPI), ho il dovere di avvisare il datore di lavoro in forma scritta solo dell'avvenuto deposito, o anche dei suoi diritti? es. (diritto di opzione entro i tre mesi). Grazie.Risposta
Il Codice della proprietà industriale stabilisce che il datore di lavoro “ha il diritto di opzione per l’uso, esclusivo o non esclusivo dell’invenzione o per l’acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all’estero verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l’inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all’invenzione”.