Buongiorno, la risposta alla sua domanda è positiva: è possibile lasciare il ruolo da amministratore ma rimanere socio. Infatti, l’amministratore non è vincolato da un contratto di lavoro e può, in qualsiasi momento, rinunciare al proprio incarico. Tuttavia, qualora decida di dimettersi e rinunciare alla carica, occorre, in primo luogo, fare riferimento all’atto notarile che, solitamente, prevede la decadenza dell’amministratore unico per revoca dell’assemblea dei soci o per dimissioni spontanee. Secondo il principio di buona fede, deve restare in carica fino alla nomina di un nuovo amministratore, in sua sostituzione. È inoltre opportuno dare un congruo preavviso che consenta ai soci di sostituire e nominare un nuovo amministratore.
Le dimissioni devono essere rassegnate mediante una lettera di dimissioni, nella quale viene comunicato alla società la propria volontà di dimettersi, il termine dal quale la comunicazione è valida e fino a quando si rimarrà in carica, oltre alle proprie motivazioni.
In presenza di un organo amministrativo composto da un consiglio di amministrazione, la lettera di dimissioni andrà notificata al consiglio di amministrazione il quale potrà convocare l’assemblea dei soci.
Nel caso, invece, di dimissioni amministratore unico srl, l’amministratore uscente dovrà convocare l’assemblea dei soci, ponendo all’ordine del giorno le Dimissioni da Amministratore e la eventuale nomina di nuovo amministratore. In tale sede verrà presentata ai soci la lettera raccomandata A/R inviata alla società nella quale si comunicano e si motivano le dimissioni, e verrà discussa dall’assemblea dei soci.
Si consiglia, per la redazione della lettera di dimissioni, per le conseguenze fiscali e previdenziali (le dimissioni non esonerano l’amministratore al pagare le tasse e la previdenza relative al periodo in carica) e per quanto riguarda l’intero processo, di essere affiancati da un Dottore Commercialista.