In Italia il software (e quindi anche le app) viene assimilato alle opere dell'ingegno e gode della tutela accordata dalla Legge sul diritto d'autore. Un programma per elaboratore è tutelato dal diritto d’autore quando “ ha il requisito della creatività, cioè quando apporta innovazione ed esprime soluzioni originali rispetto al passato” e di un minimo di originalità rispetto alle opere preesistenti, incluse le elaborazioni e variazioni di software precedenti. La protezione che la legge offre non comprende le funzioni e gli algoritmi mentre tutela il codice sorgente, il codice oggetto e i lavori preparatori. Se risponde ai requisiti di legge il software è tutelato dal diritto di autore senza bisogno di particolari formalità. Al fine della prova della creazione il software può essere registrato presso il Registro Pubblico Speciale tenuto dalla SIAE, oppure depositato come opera inedita qualora il software stesso non sia ancora stato pubblicato o utilizzato. Si consiglia di inserire nel contratto di sviluppo software una clausola che affermi in modo espresso in capo a chi spetta la titolarità dello stesso e una clausola di riservatezza che vincoli il programmatore a non divulgare e non utilizzare per scopi illeciti le informazioni di cui sia venuto a conoscenza nel corso dell'incarico.
Idea di una nuova app ma non si sa programmarla e ci si deve affidare a programmatori? Nel dirla per realizzarla puó essere rubata? Anche con contratto, il programmatore potrebbe crearla prima dell'ideatore con un prestanome. Come tutelarsi?
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- Buongiorno, vorrei sapere dove poter brevettare un'invenzione in emilia romagna e se devo avere un prototipo funzionante o basta un progettoRisposta
Il prototipo è senza dubbio molto utile in fase di sperimentazione di un’invenzione, ma non è necessario per depositare una domanda di brevetto. La domanda infatti deve contenere una descrizione dell’oggetto, delle sue funzionalità e di come viene realizzato, accompagnata da disegni illustrativi. Il brevetto si ottiene su quello che viene scritto e rivendicato in questa documentazione che costituisce l’unico metro di giudizio da parte dell’esaminatore.
- Salve, ho depositato una domanda di brevetto che ricade nel art. 64.3 (CPI), ho il dovere di avvisare il datore di lavoro in forma scritta solo dell'avvenuto deposito, o anche dei suoi diritti? es. (diritto di opzione entro i tre mesi). Grazie.Risposta
Il Codice della proprietà industriale stabilisce che il datore di lavoro “ha il diritto di opzione per l’uso, esclusivo o non esclusivo dell’invenzione o per l’acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all’estero verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l’inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all’invenzione”.
- Buongiorno, vorrei capire meglio se possibile sfruttare il requisito del brevetto anche se si è in attesa di accettazione. Cosa succederebbe se non andasse a buon fine l'accettazione? Rimarremmo comunque coperti per questi primi anni?Risposta
La domanda può non essere accolta per questioni formali o riguardanti la descrizione. Il richiedente può integrare o modificare la documentazione, entro un termine prestabilito. Se le integrazioni non sono ritenute sufficienti, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi comunica il rigetto della domanda all'interessato, il quale ha 30 giorni di tempo dalla data della comunicazione per fare ricorso alla Commissione Ricorsi, formulando per iscritto le proprie osservazioni. L'efficacia di un brevetto (solo nel caso sia stato concesso) decorre dalla data del primo deposito.
- Ho timore mi possa venir "rubata" l'idea, prima che si concluda l'atto ufficiale di deposito. Prima di rivolgermi ad un impiegato dell'UIBM o a un Consulente brevettuale a me sconosciuti, ci sono modi preventivi per tutelarmi?Risposta
In questi casi non dovrebbero sorgere preoccupazioni in merito alla riservatezza, anche ne caso del Consulente brevettuale iscritto al relativo Ordine, il quale p tenuto a osservare comportamenti eticamente corretti nei confronti dei clienti, in primis a conservare la confidenzialità delle informazioni che riceve. In tutti gli altri casi si consiglia di redigere e fare firmare ai terzi un Accordo di riservatezza.