Le idee nuove che risolvono problemi tecnici e che presentano altezza inventiva sufficiente rispetto all'arte nota "internazionale" sono brevettabili, con alcune restrizioni indicate nel Codice della Proprietà Industriale, esposte nell'art. 45. occorre intendesi sul significato del termine "idea già esistente". Se esistente significa che qualcuno l'ha già divulgata, allora non c'è più spazio per brevettarla, a meno che non interessi solo una porzione delimitata del territorio, limitatamente agli Stati dove è ammesso un periodo di grazia a seguito della prima divulgazione. Di certo, se l'integrazione dell'idea fosse sufficiente a generare novità ed altezza inventiva, ad esempio perchè il problema tecnico risolto è stato aggiornato e presenta esso stesso novità, allora la procedura di brevettazione può essere avviata. D'altra parte, sottoporre l'idea inventiva ad un esame preliminare di brevettabilità e, se del caso, di libertà di attuazione, consente di minimizzare il rischio di una mancata concessione o di annullamento del brevetto richiesto e di contraffazione di diritti altrui da aprte del brevetto stesso.