Buongiorno,
il suddetto bonus di cui le parla, dal 12 aprile 2016, non può essere utilizzato da tutti i soggetti che possiedono già “partecipazioni, titoli o diritti” nella start-up o PMI innovativa “oggetto dell'investimento”.
C’è un’eccezione a questa regola solo per gli “investimenti ulteriori” che rispettano tutte le condizioni contenute nell’articolo 21, paragrafo 6, del regolamento della Commissione Ue 17 giugno 2014, n. 651/2014 (articolo 2, comma 3, lettera d, decreto interministeriale 25 febbraio 2016): concretamente gli investimenti ulteriori nella start-up o PMI innovativa, dove l’investitore è già socio, quindi, sono agevolati fiscalmente, solo se sono soddisfatte cumulativamente tutte le seguenti condizioni:
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“l'importo totale del finanziamento del rischio” (non solo l’ulteriore investimento) non supera i 15.000.000;
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la “possibilità di investimenti ulteriori” deve essere già “prevista nel piano aziendale iniziale” della startup;
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la start-up o la PMI innovativa oggetto dell’ulteriore investimento non deve essere diventata “collegata” di “un'altra impresa diversa dall'intermediario finanziario o dall'investitore privato indipendente che finanzia il rischio a titolo” di questa agevolazione, a meno che la start-up o la PMI innovativa “risultante soddisfi le condizioni della definizione di PMI”.
Per risolvere il suo dubbio è quindi necessario verificare le tre condizioni di cui sopra.